Responsabilità penale dell’RSPP in azienda

Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP in caso di mancanze.

Il RSPP però risponde, secondo normativa, “per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

Tale regola non è stata subito chiara al momento dell’emanazione del D.Lgs. 626/94, mentre la normativa attuale (D.Lgs 81/08 s.m.i) prevede che il datore di lavoro resti titolare della posizione di garanzia e quindi il responsabile, salvo eccezioni, in caso d’infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di compiere la valutazione dei rischi e di stendere il documento con le misure di prevenzione e protezione con l’individuazione delle potenziali fonti di rischio e l’individuazione delle contromisure adottate per far fronte a tali rischi. Tali attività saranno sempre svolte con l’ausilio della figura dell’RSPP formato in materia di sicurezza sul lavoro.

Sia la valutazione dei rischi che la redazione del DVR fanno quindi capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, è perseguibile penalmente (art. 55 D.Lgs. 81/08): a prima vista pertanto nessuna sanzione penale diretta investe il RSPP sulle cui responsabilità il D.Lgs. 81/08 non dice nulla.

Tuttavia, il fatto, che la normativa escluda la pena, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, ovvero in caso di infortuni sul lavoro o tecnopatie. (Cass. Pen. Sez. IV n. 2814 del 27 gennaio 2011).

In definitiva vi è corresponsabilità fra RSPP e datore di lavoro al verificarsi di un evento lesivo, tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo.

In conclusione, qualora il datore di lavoro non adotti misure di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso, essendo a lui ascrivibile professionalmente.

In certi casi, qualora tale colpa professionale non possa essere riconosciuta dal datore di lavoro (ad es. il RSPP consiglia una di adottare una misura che sembra sufficiente ad eliminare il rischio, ma che poi non si rivela tale), la colpa del RSPP addirittura può assumere un carattere esclusivo dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Cass. Pen Sez. IV 20.08.2010 n. 32195; Vass. Pen Sez. IV 27.09.2012 n. 37334.; Cass. Pen. Sez. IV 15.01.2010 n. 1834).

La formazione RSPP e la sua designazione da parte del datore di lavoro non equivale a una delega di funzioni del datore di lavoro stesso. L’RSPP rimane comunque un “ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva” e la sua individuazione non esenta il datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.

Eccezione nel caso in cui un soggetto che rivesta la qualifica di RSPP riceva anche la delega di alcune funzioni: in questo caso fa le veci del datore di lavoro, il RSPP viene ad assumerne, rispetto a quelle stesse funzioni, gli stessi oneri e le stesse responsabilità.

Due elementi, in ogni caso, devono essere presenti e sono sempre essenziali per affermare la responsabilità del RSPP:

– la colpa: ossia la negligenza, imprudenza o imperizia del RSPP nell’analisi dei rischi e nell’individuazione delle misure idonee per eliminarli/prevenirli

– il nesso causale tra la condotta negligente, imprudente o imperita del RSPP e l’evento infortunistico.

Se manca l’uno o l’altro di questi elementi non vi è naturalmente responsabilità.

Link Sponsorizzati free

Contattaci sul sito se hai bisogno di sponsorizzare il tuo link!

1 - Diario Viaggi

2 - Come Fare Soldi

Pubblicato da ictadmin

Idra Tecnologie Informatiche opera in ambito aziendale per fornire una consulenza mirata per servizi di system integrator, web development, project management e per ogni esigenza di piccole e medie aziende sul territorio lombardo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.