Appalti: distinzione tra “leggeri” e “pesanti” ai fini della verifica della genuinità

La Corte di Cassazione – con Sentenza dell’8 luglio 2020, n. 14371 – ribadendo un orientamento che si va sempre più consolidando, opera una distinzione fra appalti “leggeri” e appalti “pesanti”.

Contratti appalto e verifica genuinità

I primi, che comportano l’uso di pochi mezzi e un prevalente apporto di manodopera, sono genuini se il potere organizzativo e direttivo sulla manodopera è esercitato dall’appaltatore. Negli appalti cd. pesanti, invece, quelli in cui l’apporto in termini di capitale e attrezzature è preponderante rispetto a quello della manodopera, non è sufficiente il mero esercizio del potere direttivo e l’appalto è genuino solo se l’appaltatore concorre in modo rilevante anche a tali apporti.

Di tali statuizioni della Corte di Legittimità occorrerà tener massimo conto nella stesura dei contratti di appalto.

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