I primi, che comportano l’uso di pochi mezzi e un prevalente apporto di manodopera, sono genuini se il potere organizzativo e direttivo sulla manodopera è esercitato dall’appaltatore. Negli appalti cd. pesanti, invece, quelli in cui l’apporto in termini di capitale e attrezzature è preponderante rispetto a quello della manodopera, non è sufficiente il mero esercizio del potere direttivo e l’appalto è genuino solo se l’appaltatore concorre in modo rilevante anche a tali apporti.
Di tali statuizioni della Corte di Legittimità occorrerà tener massimo conto nella stesura dei contratti di appalto.