Se il lavoratore (ancora in malattia) richiede, in prossimità della scadenza del periodo di comporto, un periodo di ferie (non accordate), allo scopo di sospendere il decorso di periodo di comporto, il decorso del comporto si interrompe.
Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare la ragione oggettiva per cui non avrebbe potuto concedere la richiesta di ferie.
Questo è quanto statuto dalla Cassazione, Sez. Lav. con l’ordinanza n. 19062/20.