Questo è il contenuto dell’art. 80 bis, DL 34/2020 (introdotto dalla L. di conversione 77/2020) che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015.
In pratica, se un lavoratore contestasse in giudizio la regolarità della somministrazione (cessata con un licenziamento irrogato dall’agenzia di somministrazione) e all’esito del giudizio venisse accertata tale irregolarità, il lavoratore verrebbe riconosciuto come dipendente del committente. Quest’ultimo però – in virtù della norma di interpretazione autentica innanzi richiamata – non potrebbe far valere il licenziamento effettuato dal somministratore, ritrovandosi, così, un rapporto di lavoro ancora in corso da cessare con un nuovo provvedimento di recesso.