Il licenziamento in caso di somministrazione irregolare di manodopera

Lavoro somministrazione licenziamento

In caso di somministrazione irregolare, tutti gli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro apparente (vale a dire il somministratore) nella costituzione o nella gestione del rapporto di lavoro si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, eccezion fatta per il licenziamento.

Questo è il contenuto dell’art. 80 bis, DL 34/2020 (introdotto dalla L. di conversione 77/2020) che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015.

Lavoro somministrazione licenziamento

In pratica, se un lavoratore contestasse in giudizio la regolarità della somministrazione (cessata con un licenziamento irrogato dall’agenzia di somministrazione) e all’esito del giudizio venisse accertata tale irregolarità, il lavoratore verrebbe riconosciuto come dipendente del committente. Quest’ultimo però – in virtù della norma di interpretazione autentica innanzi richiamata – non potrebbe far valere il licenziamento effettuato dal somministratore, ritrovandosi, così, un rapporto di lavoro ancora in corso da cessare con un nuovo provvedimento di recesso.

Link Sponsorizzati free

Contattaci sul sito se hai bisogno di sponsorizzare il tuo link!

1 - Diario Viaggi

2 - Come Fare Soldi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.