Inadempienza al CCNL: la perdita del beneficio è proporzionata alla somma non versata a titolo retributivo o contributivo

Con sentenza del 27 ottobre scorso, la dr.ssa Calia del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha confermato la piena vigenza della cd. norma calmieratrice di cui all’art. 6, comma 10 del D.L. 338/1989, norma che prescrive, in caso di inadempienza contrattuale, che la perdita del beneficio debba essere commisurata alla somma non versata a titolo retributivo o contributivo (l’importo maggiore).

Una norma che l’INPS continua del tutto immotivatamente a ritenere “non più in vigore” ma che la magistratura del lavoro continua ad applicare senza tentennamenti. Nel caso di specie, l’applicazione della calmieratrice ha comportato una riduzione del dovuto, a titolo di restituzione benefici, da € 2.092,05 (somma ingiunta dall’INPS) a € 213,55 (somma liquidata in sentenza).

Inadempienza CCNL e perdita del beneficio

La pronuncia si uniforma a numerose altre pronunce di altri tribunali Italiani, in particolare quelli di Taranto e Trani e ad altre sentenze già emesse dal Tribunale di Bari.

 

In occasione di ogni verbale, occorre quindi pretendere l’applicazione della norma calmieratrice che, a quanto pare, è ancora viva e vegeta.

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