Una norma che l’INPS continua del tutto immotivatamente a ritenere “non più in vigore” ma che la magistratura del lavoro continua ad applicare senza tentennamenti. Nel caso di specie, l’applicazione della calmieratrice ha comportato una riduzione del dovuto, a titolo di restituzione benefici, da € 2.092,05 (somma ingiunta dall’INPS) a € 213,55 (somma liquidata in sentenza).
La pronuncia si uniforma a numerose altre pronunce di altri tribunali Italiani, in particolare quelli di Taranto e Trani e ad altre sentenze già emesse dal Tribunale di Bari.
In occasione di ogni verbale, occorre quindi pretendere l’applicazione della norma calmieratrice che, a quanto pare, è ancora viva e vegeta.