Infissi e agevolazioni fiscali: per Enea il beneficio è vincolato ad alcune condizioni

Gli incentivi fiscali come Ecobonus 50% e Superbonus 110% rappresentano indubbiamente una base solida da cui ripartire per l’intero settore edilizio e il suo indotto. La sostituzione degli infissi, ad esempio, è una di quelle operazioni spesso legate alla possibilità di beneficiare di queste misure, ma è tuttavia importante conoscere con esattezza in quali circostanze è possibile richiederli. A tal proposito, è intervenuta nei giorni scorsi Enea ponendo alcune condizioni limitanti.

Sostituzione infissi e vincoli ENEA

Si parte da un presupposto, e cioè che questo tipo di operazione si configura come “lavoro trainato”, un aspetto più volte ribadito. Tuttavia, gli interventi su serramenti e infissi devono configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Pertanto, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento di aperture, così come la realizzazione di nuovi vani porta o finestra, sono esclusi dalle agevolazioni, tranne in caso di demolizione e ricostruzione. Si ritiene, perciò, tollerato uno scostamento molto contenuto (2%) sulle dimensioni per ragioni tecniche non eludibili.

Il significato è chiaro: ok ai bonus fiscali quando si sostituiscono i vecchi infissi con ad esempio nuove finestre in legno, ma a condizione che vengano mantenute la stessa forma e superficie, con un massimo del 2% di scostamento per le aperture.

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