La Corte, quindi, ha ritenuto incostituzionale la norma in questione nella parte in cui ancorava l’importo dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale, al mero requisito dell’anzianità di servizio.
Tale pronuncia – la cui motivazione non è ancora stata pubblicata – segue la n. 194/2018 che, invece, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 d. lgs. 23/2015.
Questa, invece, la norma modificata:
DLT 04/03/2015, n. 23
Art. 4. Vizi formali e procedurali
- Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.