La perdita dei benefici per DURC irregolare non può essere retroattiva

Il Tribunale di Chieti fa chiarezza sugli effetti del DURC irregolare

Finalmente gli sforzi del nostro studio, condotti con articoli, saggi, convegni e cause hanno prodotto il primo importante risultato: la perdita dei benefici per DURC irregolare non può essere retroattiva.

Lo ha sancito, per la prima volta con una chiarezza lapalissiane e dovizia di argomentazioni, il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 276/2020 del 03.11.2020, secondo cui la perdita dei benefici contributivi disposta ai sensi dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 a causa dell’emissione di un DURC negativo non può avere effetto retroattivo, ma può operare esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC, non anche per i periodi precedenti.

 

La sentenza si mostra particolarmente importante in quanto pone un ulteriore freno ad una prassi ormai diffusa dell’INPS che, anche nei casi di irregolarità contributiva protratta per pochi giorni e per inadempienze di poche centinaia di euro, dispone la revoca integrale dei benefici contributivi sin dal loro iniziale riconoscimento. Accadeva così che aziende perfettamente regolari dal punto di vista contributivo ricevano sanzioni di decine di migliaia di euro per aver ritardato anche di un solo giorno la regolarizzazione della loro situazione, violando il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’invito a regolarizzare.

Benefici contributivi Durc negativo

 

Il Giudice del Lavoro di Chieti, al contrario, ha affermato che il requisito per godere di detti benefici non è l’assenza di inadempienze ma il possesso del Documento, per cui la revoca dei benefici può essere disposta esclusivamente per il periodo in cui la società si è effettivamente trovata sprovvista di DURC, ovvero dalla scadenza dei 15 giorni previsti nell’invito a regolarizzare e comunque fino alla effettiva regolarizzazione della situazione contributiva (e, dunque, fino al rilascio di un nuovo DURC regolare).

 

La pronuncia si inserisce in un recente filone giurisprudenziale, nell’ambito del quale diversi Giudici di merito di tutta Italia stanno concordemente ritenendo illegittima tale condotta dell’INPS. Anche se la sentenza di Chieti si distingue, lo si ripete, per chiarezza e ricchezza di motivazioni.

Ovviamente ciò non basterà per ottenere un cambio immediato delle prassi INPS ma è l’ennesima dimostrazione che esse non devono essere accettate supinamente e che possono essere ribaltate mediante il contenzioso giudiziario.

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