L’articolo 64 e le specifiche di fruizione per il diritto alla formazione dei docenti

Quanto può essere importante la preparazione di un insegnante e le sue reali competenze per il ruolo che ricopre in quanto formatore? Allo stesso tempo, quando diventa necessario che la preparazione di un insegnante risulti aggiornata secondo le modalità e le introduzioni normative più attuali e perfezionata con le novità introdotte dal sistema formativo? Ricordiamo, d’altronde, che gli insegnanti rappresentano uno dei principali “strumenti” di formazione e socializzazione (seppur secondaria) per i ragazzi e che la loro preparazione non può, pertanto, prescindere da costanti aggiornamenti didattici.

La formazione di un insegnante e la necessità di una sua costante partecipazione ad attività di perfezionamento ed aggiornamento è inscritta all’interno del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e dettagliata dall’articolo 64, a riprova di una disposizione normativa dalla quale non si può fare a meno. Secondo il riferimento normativo si dispone, infatti, che partecipare a corsi di perfezionamento costituisce un diritto degli insegnanti, un diritto essenziale, necessario alla piena realizzazione e al pieno sviluppo delle professionalità individuali.

I corsi previsti possono essere seguiti al di là dell’orario di insegnamento previsto e, nel caso, le ore aggiuntive realizzate verranno recuperate con ore di permesso o di ferie, o anche durante l’orario di docenza durante il quale, sebbene non effettivamente presente, l’insegnante che partecipa a corsi di formazione viene considerato in servizio a tutti gli effetti. Nel caso di corsi che vengano svolti al di fuori della sede abituale dell’insegnamento, inoltre, la partecipazione comporta anche un rimborso spese per il viaggio sostenuto dal docente. Rappresentando un diritto individuale, inoltre, l’articolo 64 non prevede alcune differenze tra il personale assunto in forma indeterminata ed un insegnante con un contratto a tempo determinato: il richiamo normativo alla dicitura di “personale scolastico” va ad includere, infatti, docenti, insegnanti o educatori di ogni ordine e grado anche nelle differenti tipologie di collaborazioni presenti. Sono cinque i giorni totali che la norma sulla fruizione del diritto alla formazione prevede in un anno scolastico da poter destinare alla partecipazione di corsi di aggiornamento o corsi similari: durante i cinque giorni previsti l’insegnante gode dell’esonero del servizio di insegnamento, sebbene come detto venga considerato in servizio, e, per una sua sostituzione, si può procedere con la richiesta di supplenza così come previsto dalla normativa.

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