Legge Legittima Difesa: meglio un’arma o uno spray peperoncino?

Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti il Senato ha approvato in terza lettura il disegno di legge sulla legittima difesa in Italia. Un provvedimento voluto fortemente dalla Lega, contestato da parte delle opposizioni e dalla stessa ANM – Associazione Nazionale Magistrati – che la taccia di incostituzionalità. Ma cosa cambia in realtà e come si inserisce in questo contesto l’uso dello spray peperoncino?

Con la riforma sulla legittima difesa vengono apportate importanti modifiche al Codice Penale, in particolare agli artt. 52 e 55. Ma procediamo con ordine. Con la modifica dell’art. 52 comma 2 del c.p., la legittima difesa sarà sempre presunta in quanto sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. In sostanza, la modifica consente di utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui” nei confronti del malintenzionato che si introduce con violenza o minaccia nel domicilio altrui (inteso anche come negozio, azienda ecc).

Altra modifica sostanziale è quella dell’art.55 c.p relativo all’”eccesso colposo”: è esclusa la punibilità di chi “trovandosi in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, si difende per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”.

La riforma, inoltre, porta anche ad un inasprimento delle pene: fino a 4 anni di carcere per violazione di domicilio, 6 anni per furto in abitazione e 7 anni per rapina. C’è poi tutto il discorso riguardante la non responsabilità civile per colui che si è legittimamente difeso (se assolto in sede penale), l’indennità al danneggiato e il patrocinio gratuito dello Stato a favore della persona nei confronti del quale è stata disposta l’archiviazione, proscioglimento o non luogo a procedere. Priorità, infine, sarà data ai processi per omicidio colposo e lesioni personali colpose nella formazione dei ruoli di udienza.

Una riforma che, dicevamo, è stata duramente contestata non solo dai magistrati ma anche dallo stesso sindacato di Polizia, per la quale l’uso legittimo delle armi è consentito solo se costretti dalla necessità provata. Tuttavia, l’utilizzo di un’arma o di qualsiasi oggetto contundente in grado di uccidere può  sempre avere implicazioni di natura giudiziaria, sociale e morale.

Anche in questo riformato contesto normativo bene si inserisce uno strumento di autodifesa legale come lo spray antiaggressione, assolutamente idoneo a tutelare l’incolumità propria e quella degli altri anche nei casi di violazione di domicilio, ma il cui utilizzo nei confronti del malintenzionato tende ad escludere qualsiasi ripercussione processuale a condizione che venga pienamente rispettata la conformità alle disposizioni di legge (D.M 103/2011).

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