Questo il principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 18136/2020 che “vanta” anche altri precedenti (Cass. 16265/15 oppure Cass. 32607/18).
Secondo la Corte, infatti, le predette violazioni, non influendo sul diritto di difesa del lavoratore, non sarebbero tanto gravi da inficiare la validità e l’efficacia del licenziamento.