Rapporto di Agenzia: inapplicabile l’Art. 2113 quando l’agente è una società

Le transazioni sottoscritte tra azienda preponente ed il proprio agente non necessitano delle cd. sedi protette previste dall’art. 2113, nell’ipotesi in cui l’agente (o comunque il lavoratore autonomo) abbia la “veste giuridica” della società, sia essa di capitali o di persone, anche se irregolare o di fatto, oppure sia comunque organizzato secondo criteri imprenditoriali.

 

Rapporto di agenzia con azienda

In tali casi, infatti, la giurisprudenza esclude che sussista il requisito della personalità prevalente della prestazione e dunque non è necessaria l’applicazione del 2113 c.c.

È tuttavia possibile per l’agente fornire la prova contraria, ovvero dimostrare che la prestazione d’opera è avvenuta con modalità prevalentemente personali.

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