Ascensori per disabili e delibere del condominio

Oggi parliamo dei diritti del condomino disabile che risiede in uno stabile: nei casi in cui non è presente la fermata dell’ascensore al piano in cui la persona risiede, quali diritti ha? Quali doveri hanno gli altri condomini del condominio? A chi spettano le spese?

La Legge n. 13/89 è quella che si espone rispetto all’eliminazione delle barriere architettoniche o degli impedimenti strutturali all’interno della propria abitazione o anche negli spazi di proprietà condominiale. Il preciso articolo 2 stabilisce che le deliberazioni condominiali approvate dall’assemblea di condominio hanno validità quando vengono approvate in prima o in seconda convocazione rispettando le maggioranze previste dall’art. 1136 del C.C., ossia con la maggioranza degli intervenuti considerando almeno la metà del valore dell’edificio o con un terzo dei partecipanti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Se in questi casi il condominio si rifiuta di procedere all’installazione, allora le strutture possono essere installate a proprie spese dal richiedente considerando soltanto i limiti previsti dall’art. 1120 del C.C. ossia che la sicurezza, il decoro architettonico e la stabilità del fabbricato non vengano inficiate con questo lavoro e che le parti comuni non diventino a solo uso del condomino in questione. Per ogni perplessità e informazione sugli ascensori per disabili a Verona contattate i professionisti del settore che sapranno darvi le giuste indicazioni.

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