Cavi CPR: il Decreto 106/17

http://www.normatempo.org/

Ancora pochi giorni e la normativa con le nuove disposizioni inerenti la commercializzazione dei prodotti da costruzione entrerà ufficialmente in vigore. È l’effetto del D.lgs 106 del 16/6/2017 che predispone l’adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE 305/2011, in sostanza una vera e propria rivoluzione nell’ambito della verifica impianti di terra.

Stiamo parlando di una misura di legge molto importante per gli organismi di ispezione notificati come Normatempo, chiamati a certificare appunto i prodotti da costruzione. In precedenza ci eravamo già soffermati sull’impiego dei cavi da costruzione quando abbiamo affrontato la Variante 4 della norma CEI 64-8. Ricordiamo che i cavi che d’ora in avanti potranno essere prodotti e immessi sul mercato destinati ad opere di costruzione, dovranno rispondere ai requisiti essenziali di comportamento al fuoco, in relazione cioè all’innesco e alla propagazione dell’incendio.

Il D.lgs 106/17 definisce questi cavi “prodotti per uso antincendio”, alla stregua di altri materiali ad uso strutturale in grado di proteggere da eventuali rischi di incendio. Bene, il decreto in questione serve proprio a stabilire in maniera univoca che, a differenza di altri prodotti da costruzione, eventuali violazioni sull’impiego dei cavi CPR si configurano non come illecito amministrativo, bensì come reato. L’art. 20, infatti, prevede che l’inosservanza degli obblighi da parte dei costruttori, direttori dei lavori e collaudatori può portare all’arresto fino a 6 mesi e un’ammenda fino a 50 mila euro nel caso il fatto costituisse grave reato.

Discorso analogo per il progettista che prescrive prodotti non conformi alle nuove disposizioni, il quale rischia l’arresto fino a 3 mesi e un’ammenda fino a 25 mila euro in caso il fatto costituisca reato più grave. Fermo restando il riferimento alla costruzione di edifici e altre opere di ingegneria civile, il decreto in sostanza obbliga il costruttore e tutti gli operatori che concorrono alla realizzazione dell’edificio ad assumere le nuove disposizioni in esso contenute, nonché l’impresa installatrice nel caso di realizzazione di nuovo impianto elettrico in un edificio già esistente e il progettista dell’opera incaricato di progettarlo.

Come con la Variante 4, anche il D.lgs 106/17 stabilisce una data cruciale, ovvero il 1° luglio 2017. Non sarà più possibile, infatti, utilizzare cavi non CPR immessi sul mercato a partire da tale data, salvo mancanza di disponibilità confutata; tuttavia, è consentito l’utilizzo dei cavi non CPR qualora venga dimostrata la loro commercializzazione antecedente al 1° luglio 2017.

Variante 4 della norma CEI 64-8 e D.lgs 106/17 rappresentano indubbiamente due riferimenti normativi strettamente legati tra loro anche se destinati principalmente a produttori e costruttori. Compito degli organismi di ispezione notificati è quello di constatarne la loro osservanza nel corso delle verifiche impianti di messa a terra.

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