Il Testo Unico Sicurezza ha modificato significativamente la figura dei preposti alla sicurezza sul lavoro, definendo innanzitutto il ruolo che devono svolgere in azienda ed i relativi obblighi che devono assolvere.
Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione.
Questa figura lavorativa può essere considerata una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala etc. vanno inquadrati nella figura del preposto poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc. in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto.
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani.
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
Quella descritta è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo e deve essere formata tramite appositi corsi sulla sicurezza sul Lavoro.
Non è necessario nessun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
Inoltre nessuna indennità è dovuta al preposto per lo svolgimento dei compiti specificati dal TU e al preposto non è consentito di sottrarsi all’adempimento degli obblighi; un eventuale rifiuto costituirebbe un inadempimento contrattuale e, come tale, sarebbe sanzionabile.