In base alla Legge Quadro sul Volontariato, la n° 266 del 1991, ogni Organizzazione di Volontariato (OdV) è obbligata ad assicurare ognuno dei suoi iscritti, e l’importanza di un’idonea polizza assicurativa è ancor più evidente per le associazioni impegnate nello sport.
Essendo maggiormente esposti a infortuni e inconvenienti di natura fisica, volontari e iscritti di queste OdV devono essere protetti da un’assicurazione che copra tutte le conseguenze finanziarie dovute a possibili lesioni. Ci si augura di non dovere mai ricorrere alla polizza assicurativa, ma meglio essere preparati: così facendo, si potrà stare tranquilli durante lo svolgimento di qualsiasi attività in seno all’associazione.
La stipula di una polizza unica infortuni – che comprenda anche responsabilità civile e malattie, come previsto dalla legge – permette all’assicurato di contare su un risarcimento in forma pecuniaria relativamente ai danni subiti. Ma di che tipo di risarcimento stiamo parlando, esattamente?
Dipende dall’assicurazione che si è stipulata, sia in termini di massimali e franchigie che di campo di applicabilità: per evitare amare sorprese o ricevere indennizzi inadeguati, occorre valutare con estrema attenzione le condizioni assicurative e l’adeguatezza delle coperture.