Sostituzione infissi: quando usufruire dell’Iva agevolata al 10%

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Tra le misure di agevolazione fiscale previste per l’acquisto e la sostituzione di infissi esterni e serramenti ricordiamo quella dell’Iva agevolata del 10%. A differenza della detrazione fiscale Irpef, modificabile e prorogabile in base alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio annuale dello Stato, questa misura è invece entrata definitivamente a regime dal 2011. Prevista dalla L. 488/1999, essa stabilisce che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione di fabbricati a prevalente uso abitativo, sono soggetti all’Iva del 10%.

Le prestazioni per le quali è possibile fruire di questa particolare agevolazione in presenza di beni significativi, riguardano sia interventi di manutenzione ordinaria, ovvero riparazione e sostituzione di finiture di edifici, mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti (es. sostituzione pavimenti, tinteggiature esterne, rifacimento intonaci, impermeabilizzazione tetti ecc); sia interventi straordinari, e cioè rinnovamento e sostituzioni di opere strutturali di edifici, integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici (es. installazione ascensori, interventi di risparmio energetico ecc), purché non vengano alterati volumi e superfici dei singoli immobili e non venga modificata la destinazione d’uso.

Fatte queste precisazioni, vediamo quando è possibile applicare l’Iva al 10%.

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Anzitutto, gli interventi devono essere eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e quindi immobili di categoria A (esclusa A/10) comprese le pertinenze, ma anche edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani di sopra terra destinati ad uso abitativo privato. L’agevolazione riguarda le sole prestazioni di servizi, rese in base a contratto d’appalto o d’opera (escluse prestazioni professionali e subappalti).

L’Iva al 10%, inoltre, si applica sull’intero valore della prestazione del servizio compresi i beni impiegati, laddove questi siano significativi: se il loro valore non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva agevolata si applica sull’intero valore della prestazione e fornitura di beni; se invece il loro valore supera il 50% di quello della prestazione, essa si potrà applicare solo fino alla concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore degli stessi beni significativi.

I beni significativi, che secondo la Legge di Bilancio 2018 deve essere individuati in base all’accordo contrattuale tra le parti, all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, tenendo conto sia delle materie prime che della manodopera, sono: ascensori e montacarichi, caldaie, sanitari, impianti di sicurezza, video-citofoni, impianti di condizionamento aria e, soprattutto, infissi esterni e interni come gli infissi in legno e legno-alluminio di qualità della Modesti Srl.

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