Se, però, il lavoratore dopo aver presentato difese scritte, chiede di essere ascoltato anche dopo i 5 giorni dalla contestazione ed anche dopo la presentazione di difese scritte, ma prima dell’adozione del provvedimento disciplinare, il datore di lavoro non ha alcun diritto di rifiutare la richiesta.
È quanto stabilito dalla recente sentenza n. 19846/20 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.