In ambito condominiale è in effetti risaputo che si faccia fatica ad approvare interventi onerosi come la realizzazione di un impianto elevatore, idoneo non solo al trasporto delle persone in carrozzina ma di grande utilità anche per anziani o soggetti che faticano a camminare. Spesso le assemblee condominiali finiscono col bocciare l’esecuzione di tali lavori per motivi economici, oppure adducendo ragioni legate all’alterazione dell’estetica dell’edificio.
Eppure la legge di cui sopra è molto chiara a riguardo: è sufficiente che in un condominio vi sia anche solo una persona con disabilità per fare sì che l’assemblea sia obbligata ad approvare una delibera a maggioranza speciale (in base ai cosiddetti “millesimi leggeri”).
L’articolo 2 della L. 13/89 specifica che gli interventi mirati contro le barriere architettoniche (L. 384/71, art. 27, c. 1) debbano essere infatti approvati in prima o seconda convocazione secondo quanto indicato dall’art. 1136, c. 2 e 3 del Codice Civile.
Oltre a questa buona notizia, per così dire, eccone un’altra: se in un edificio risiede un disabile, anche senza che l’assemblea condominiale abbia approvato i lavori la persona interessata potrà commissionarne la realizzazione. Installare ascensori condominiali per disabili a Reggio Emilia è (probabilmente) più semplice di quel che si possa credere!